
Da marzo assegno per il nucleo familiare solo per i nuclei senza figli
L’Inps, con circolare n. 34 del 28 febbraio c.a., ha fornito istruzioni in merito agli effetti prodotti dall’introduzione dell’Assegno unico, istituito dal D.Lgs. n. 230/2021, sulla disciplina dell’Assegno per il Nucleo Familiare e degli assegni familiari.
L’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 230/2021, ha previsto che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) di cui al D.L. n. 69/1988 e degli assegni familiari di cui al D.P.R. n. 797/1955.
In assenza di figli per i quali spetta l’assegno unico universale, potranno comunque essere richiesti gli assegni per il nucleo familiare, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di legge.
A partire dal 1° marzo 2022:
- non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
- continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:
- un figlio minorenne a carico;
- un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale; - figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Per i dipendenti del settore privato che, nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dalla norma, continueranno a percepire l’ANF, rimarranno invariate sia le modalità di presentazione della domanda, sia le modalità di esposizione in Uniemens da parte dei datori.
Le richieste di ANF relative a periodi successivi alla data del 1° marzo 2022, potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato, già presentate alla data di pubblicazione della circolare in esame, relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente d’ufficio.
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Integrazione FAQ relative all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 393 del 1° marzo c.a., ha implementato le FAQ, già predisposte con nota n. 109/2022 (Lavoronews n. 12/2022), in materia di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, come previsto dall’articolo 14 D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’articolo 13 del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto fisco-lavoro).
Di seguito, le nuove FAQ.
11. Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
12. Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
13. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?
14. In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
15. Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
16. Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
17. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
18. Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
19. È previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero?
20. La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
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Le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi Inail dei lavoratori italiani all’estero
L’Inail, con circolare n. 13 del 2 marzo c.a., informa che, a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari, con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, dovrà essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali, determinate con il Decreto Interministeriale 23 dicembre 2021 (Lavoronews n. 9/2022).
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Manutenzione straordinaria sul Servizio PEC
Il Ministero del Lavoro informa che, a partire dalla mattinata di oggi, saranno svolte attività di manutenzione sul proprio Servizio PEC.
L’intervento interesserà le procedure legate alle Dimissioni volontarie e Intermittenti.
Nel primo caso, durante le procedure non partiranno le notifiche alle aziende, che saranno recuperate alla riattivazione del servizio. I moduli resteranno comunque consultabili in tempo reale dai datori di lavoro sul portale Servizi Lavoro.
Per quanto riguarda le procedure legate alle Dimissioni Intermittenti, invece, per l’invio al posto della PEC occorrerà utilizzare il portale Servizi Lavoro o un sms.
Le attività di manutenzione proseguiranno per circa 24 ore, al termine delle quali i servizi riprenderanno automaticamente.



