Istruzioni Inps sugli ammortizzatori sociali previsti per l’anno 2021
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L’Inps, con circolare n. 28 del 17 febbraio c.a., ha fornito indicazioni in merito ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (Lavoronews n. 6/2021).
La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 299 a 305, Legge n. 178/2020) ha previsto, per tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale pari a 12 settimane, fruibili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Destinatari di tali trattamenti sono i lavoratori che risultano alle dipendenze, dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, al 4 gennaio 2021.
I periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 137/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla Legge n. 178/2020.
L’utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al fruito.
I datori di lavoro, per le domande inerenti alle 12 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 1° gennaio 2021, dovranno utilizzare la nuova causale “COVID – 19 L. 178/20” secondo le modalità fornite con il messaggio n. 406/2021 (Lavoronews n. 18/2021).
Le domande vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Pertanto, le domande relative a sospensioni iniziate a gennaio 2021 dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.
L’Istituto, inoltre, conferma che l’assegno ordinario (FIS) è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.
La domanda di CIGD, da inviare esclusivamente all’Istituto, dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti.
Le aziende plurilocalizzate potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” (cfr. il messaggio n. 2946/2020) esclusivamente se hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS” (cfr. la circolare n. 86/2020).
In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.
Riconfermata la disciplina che prevede il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.
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Divieto di licenziamento: per l’accordo collettivo di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro è sufficiente la firma di un solo sindacato.
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L’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020 (Legge n. 126/2020), prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Tale previsione è contenuta anche nell’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo art. 1, valide fino al 31 marzo 2021.
Al riguardo, l’Inps, con messaggio n. 689 del 17 febbraio c.a., precisa che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ex art. 14, D.L. n. 104/2020 (Legge n. 126/2020), ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22/2015.
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Le FAQ del Garante privacy sulla vaccinazione dei dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, nel proprio sito, alcune Faq al fine di fornire indicazioni utili alle imprese per la corretta applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale.
Nelle Faq viene precisato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.
Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria.
Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati.
Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
Il Garante ha chiarito inoltre che, in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del D.Lgs. n. 81/2008).
Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti.
Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
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